EUTANASIA Una legge per gli uomini scarto della società.

Il caso Eutanasia e la posizione di Avvocatura in missione

Una legge per gli uomini scarto della società.

 Avvocatura In Missione, tra le associazioni che offrono importanti contributi sul piano etico e morale, assume una posizione di particolare rilievo essendo formata prevalentemente da avvocati, magistrati, funzionari pubblici, politici e laureati in giurisprudenza. Da ultimo, l’associazione è stata in prima linea sul tema del fine vita, eutanasia e suicidio assistito. Avvocatura in missione è nata a Roma nel 1999 in occasione della preparazione dell’anno giubilare ed in risposta all’esortazione di Giovanni Paolo II di portare Cristo nel proprio ambiente di lavoro. Negli ultimi anni, inoltre, si è andata diffondendo in altre città come L’Aquila, Pescara, Lanciano, Napoli, Salerno, Arezzo, Milano, Piacenza, ma anche all’estero come Parigi dove sono sorte piccole equipe di preghiera e di evangelizzazione. In tutte le attività, inoltre, si propone sempre un momento di formazione giuridica ma soprattutto spirituale, con la presenza di un teologo affiancato a relatori di eccellenza.

Dopo la recente partecipazione al tavolo della Cei, composto da circa settanta associazioni tra cui: Aippc, Amci, Forum delle Famiglie, Forum Sociosanitario, Movimento per la vita e Scienza &Vita - organizzato per l'11 settembre 2019, al Centro congressi Cei, aperto dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, Avvocatura in Missione ha velocemente avviato il 23 settembre un primo convegno presso la Corte di Cassazione al fine di illustrare la perniciosità di una eventuale pronuncia della Corte Costituzionale sul tema dell’eutanasia. Diversi gli esponenti di rilievo intervenuti come Relatori: il Presidente emerito della Corte Costituzionale, C. Mirabelli, il Coordinatore nazionale per la Consulta deontologica dei medici il Prof. P. Muzzetto ed il Presidente della Sezione penale della Corte di Cassazione G. Rocchi: la pericolosità di una disciplina dell’eutanasia è stata confermata altresì nel successivo convegno tenutosi in Salerno con i parlamentari On.le L. Casciello e On.le N. Provenza; non sono mancate le voci altrettanto autorevoli dei medici con il Pres. dell’Ordine dei medici di Salerno, dott. B. Ravera e la Psicologa M. Formisano sull’aspetto della debolezza psichica dei soggetti, ma anche di noti giuristi come il Prof, G. Marenghi e il Vicario del Trib. Diocesano Mons. P. Rescigno. In formazione quello presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

Per Avvocatura in missione in Italia non ci può essere spazio per una legge eutanasica, i motivi sono di ordine giuridico e morale.

Per meglio comprendere occorre dare un cenno ai fatti accaduti di recente.

L’argomento è venuto alla ribaltaper via della battaglia intrapresa dai radicali italiani con a capo M. Cappato che, dopo aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera a suicidarsi, si autodenuncia facendo scattare un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano. Veniva, quindi, imputato per il reato punito dall’art. 580 c.p. di istigazione o agevolazione al suicidio. È da tale momento che il Tribunale di Milano, sollevata la questione di legittimità costituzionale, investe la Corte Costituzionale.

Per i giudici milanesi nel caso Cappato, vi è stata agevolazione all’esecuzione ma non l’istigazione e dunque la norma punitiva non si potrebbe applicare senza violare la Costituzione italiana.

La Corte Costituzionale, anziché, pronunciarsi sulla manifesta o non manifesta fondatezza della questione di legittimità, inizia ad impiantare una costruzione logico giuridica al limite di una decisione che rasenta l’azione politica più che quella giuridica.

Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione dell’art. 580 c.p. sarebbe illegittima nei confronti dell’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità della pena e al disvalore del fatto come desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. La stessa Corte, accorgendosi del pericolo di creare un grave vuoto normativo emette un’ordinanza, la 207/18, con cui assegna al Parlamento italiano il termine di un anno per legiferare, data ultima 24 settembre 2019.

Oltre alle iniziative associative che hanno cercato di dare impulso e fermento ad un dibattito acceso sul tema al fine di tutelare il dono/diritto della vita, da parte politica, si è tentato di dare una risposta legislativa all'ordinanza della Corte Costituzionale attraverso un disegno di legge su iniziativa dei senatori di Forza Italia-Udc, Paola Binetti, Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello che chiedevano altresì una revisione della legge sul testamento biologico (la 219 del 2017 sul «consenso informato e sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, ndr) che, contengono il germe dell'eutanasia. Altra parte della politica ha invece proposto leggi eutanasiche.

Intanto, la Corte Costituzionale, nella richiamata Ordinanza, da un lato ribadiva non solo che il diritto alla vita, è il «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» art. 2 Cost. e art. 2 CEDU, aggiungendo correttamente che non può essere inteso come il diritto diametralmente opposto di rinunciare a vivere.

Dall’altro che in tale specifico ambito, il divieto assoluto di aiuto al suicidio, finisce, comunque, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato che si vuole liberare dalla sofferenza, artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., limitazione questa lesiva del principio della dignità umana art. 3 cost. Anche se si resta in attesa della motivazione finale, alcune anticipazioni vanno fatte alla luce del ragionamento che si legge nell’ordinanza surrichiamata 207/18 e nel comunicato del 25/10.19.

La Corte:

a. demanda al giudice del singolo caso stabilire se sussistono le condizioni per la non punibilità;

b. fa crescere confusione e arbitrio, ricordando che deve essere rispettata la normativa su consenso informato e cure palliative (legge mai finanziata e senza reparti attrezzati);

c. medicalizza il suicidio assistito, scaricando una decisione così impegnativa sul Servizio sanitario nazionale, senza menzionare l’obiezione di coscienza, di cui pure parla nella medesia ordinanza 207;

d. ritiene l’intervento del legislatore “indispensabile”.

Su tale punto la minaccia è ancora più grave, non è chiaro perché ha anticipato le condizioni sostituendosi al legislatore.

Questa breve premessa storica ci introduce in un tema con implicazioni giuridiche e morali molto delicate sotto tre aspetti che ad Avvocatura in missione preme mettere in evidenza.

1. l’aspetto della ripartizione dei poteri dello Stato è compromesso;

2. le enunciazioni della Corte, favorevolmente fondate sull’autodeterminaione di cui all’art. 3 della Carta Cost. sono contrarie al diritto alla vita, diritto tutelato dalla stessa Carta ed in contrasto con il diritto alla morte mai contemplato dalla detta norma fondamentale.

3. il giudizio della Consulta, sotto l’aspetto morale, si presenta gravemente lesivo dei diritti dei più deboli.

Sotto il primo aspetto, anche se ci fosse stata la preoccupazione della Corte di una legge fatta male, nessun potere legiferante alla stessa è attribuito. L’unica attribuzione è il sindacato di legittimità sugli atti normativi, ma non ha alcuna prerogativa di merito.

Il paradosso è che la Corte si è espressa senza una legge usurpando di fatto una funzione riservata al Parlamento.

Sotto il secondo aspetto, la Corte questa volta smentisce se stessa, in una decisione di maggior scalpore, la n. 35 del 1997, sulla proposta di referendum per i pericoli sull’interruzione della gravidanza, fissò dei cardini fondamentali del nostro diritto e della costituzione, ovvero, il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Dunque sancì come diritto “inalienabile” della persona umana il diritto alla vita. Posto ciò ogni legge che legiferasse contro la vita sarebbe incostituzionale a meno che si ponesse mano alla modifica della nostra carta con la procedura aggravata dell’art. 138 cost. introducendo il diritto alla morte.  

Sotto il terzo aspetto, in disparte le dichiarazioni sulla obiezione di coscienza (da utimo il World medical association, l'associazione che rappresenta i medici di 112 Paesi, che ha preso posizione sul tema del fine vita affermando che nessun medico dovrebbe mai essere forzato a prender parte a procedure di eutanasia o suicidio assistito), manca una vera mediazione della scienza giuridica, in molte leggi si distingue maggiormente il giusto legale e si accantona il giusto morale, ciò porta ad approvare leggi valide (giustamente legali, cioè approvate legittimamente dal legislatore), ma tale mancanza della giustizia morale contiene un pericolo in sé, proprio degli stati totalitari.

Si possono fare diversi esempi nel caso in cui venisse approvata una legge: come si dovrebbe o potrebbe tutelare una persona in stato depressivo che chiede di morire proprio? Cosa accadrebbe nel caso di genitori che avendo figli congravi handicapvogliono praticare loro la morte assistita?

Gli anziani, saranno in grado di esprimere un consenso valido?

Abbiamo assistito al alcune aberrazioni in cui la legge è sganciata dalla morale: è il caso di Charlie Gard in cui gli si vietò il trasporto a Roma dall’Inghilterra sulla scorta di una decisione del tribunale che definiva le cure accanimento terapeutico.

I più attenti osservatori, avvertono del pericolo di forme nuove di dittature.

Le legginon dovrebbero mai essere sganciate dalla morale, ogni norma dovrebbe essere approvata quando corrisponde sia ad una giustizia dell'azione, sia ad una giustizia della regola; solo in tal senso potremmo avere comportamenti giusti nella misura incui sono conformi alla regola giusta perché corrispondenti appunto ad obblighi morali.

Dal punto di vistadella millenaria cultura occidentale cattolica, della norma morale, contenuta giuridicamente nel decalogo dei comandamenti, non possiamo tacere la frase biblica: “Io sono il SIGNORE, colui che ti guarisce" (Esodo 15:26)”.

Trattasi di una guarigione dello Spirito, se penso di poter disporre della mia vita mi porrò inevitabilmente come uguale a Dio, o addirittura superiore a Dio, viceversa solo affidandomi lo riconosco come mio Signore, colui che È, l’unico che può guarirmi!

Solo delle attente riflessioni permettono di distinguere l’uomo sapiente dall’uomo stolto. Avv. Luigi Ferrara Segretario di Avvocatura in missione.