REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 13.11.2024, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 202 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza TRA xxx (C.F. xxxx), nata a xxx, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso, dall’avv. Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) con il quale elettivamente domicilia, in Sarno, alla Via O. Tortora, 17/19 CONTRO RICORRENTE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria, in Napoli, alla Via A. Diaz, n. 11 RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.1.2022 a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione del Tar, la ricorrente riassumeva il giudizio per sentir: caducare il decreto di annullamento in autotutela del previgente Decreto di Convalida punteggio GPS, prot.n. 183/VII.1, datato 13 gennaio 2021, annullamento recante il n. di prot. 1953/VII.1 del 14/04/2021, a firma del D.S. dott.ssa Pasqualina del Sorbo, notificato a mani nella segreteria scolastica il successivo 7 luglio 2021; il Decreto di esclusione dalle GPS Prot. U.0011070.06-07-2021, emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente, dott.ssa Pasqualina Del Sorbo, datato 6 luglio 2021 e pubblicato in pari data, con cui si esclude la docente xxxx; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADAA in funzione dei titoli e servizi svolti dalla ricorrente dal 2018 ad oggi, con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d’istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato; e, per l’effetto, e. per l’effetto, la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica essendo in possesso del diploma magistrale e di sostegno, quest’ultimo conseguito ante anno 1997/98, con esatto riposizionamento della ricorrente nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All’ odierna udienza, udito il procuratore e sentita la ricorrente, visionato il diploma in originale, all’esito, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c. ********** In punto di fatto, ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio, va rilevato che la ricorrente, xxx, inserita nelle GPS di Napoli, conseguiva un incarico a tempo determinato, con decorrenza dal 23 settembre 2020 e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021), su posto di sostegno della scuola dell’infanzia, presso il 2° I. C. “Dati” di Boscoreale. Il preposto Dirigente Scolastico richiedeva, con nota dirigenziale prot. 3533 del 30 settembre 2020 (all.to 2), indirizzata all’U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio X - A. T. di Salerno, l’accertamento della veridicità del titolo di accesso all’insegnamento su sostegno, in particolare, del diploma di specializzazione polivalente per la scuola materna, che l’interessata avrebbe conseguito il 4/12/1997, presso l’Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore. L’U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio X – A. T. di Salerno, con nota dirigenziale, prot. AOOUSPSA 22027 in data 27 novembre 2020 (all.to 3), riscontrava la richiesta della Scuola e precisava “non sono stati rinvenuti” verbali e/o registri d’esame relativi al conseguimento di titoli di sostegno presso alcuna delle Associazioni o Enti/Istituti a suo tempo autorizzati e funzionanti in provincia di Salerno; aggiungeva che l’evento incendiario che nel dicembre 2018 ha coinvolto i locali dell’Ufficio aveva reso inagibile l’archivio e non ha consentito le verifiche del caso (all.to 3 bis); né era stato possibile accedere direttamente agli archivi dell’Associazione San Pantaleone in quanto, la predetta istituzione formativa parrebbe aver cessato la propria attività”. Con decreto dirigenziale, prot. 1953 del 14 aprile 2020 (all.to 5), il Dirigente Scolastico del 2° I.C. di Boscoreale, tenuto conto del riscontro pervenuto dal competente Ambito territoriale, decretava, in autotutela, l’annullamento parziale del provvedimento di convalida, n. 183 del 13 gennaio 2021 (all.to 4), in quanto non era possibile accertare la veridicità del titolo, tra gli altri, della docente xxx, inserita in GPS 1° FASCIA, ai sensi del DPR n. 445/2000 L’U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI – A. T. di Napoli, con decreto dirigenziale, prot. AOOUSPNA 11071 del 6 luglio 2021 (all.to 6), decretava, pertanto, l’esclusione, tra gli altri, della ricorrente dalle GPS 1° fascia, posto di sostegno, per mancanza del titolo di accesso all’insegnamento. Invero, secondo il Ministero, dalla consultazione del registro dei diplomi di specializzazione polivalente, conseguiti presso l’Istituto “S. Pantaleone” di Nocera Inferiore, nel biennio 1996/98, si evinceva che la ricorrente non aveva conseguito il diploma di specializzazione polivalente su posto di sostegno della scuola infanzia/primaria presso l’Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore, a comprova della correttezza dell’operato dell’Amministrazione. In detto registro erano annotati i nomi di tutti coloro che avevano conseguito in una determinata annualità i diplomi sia presso istituzioni statali sia comunque riconosciute e, tra esse, era ricompresa l’Ass.ne San Pantaleone di Nocera Inferiore che operava nel distretto di competenza del Provveditorato agli Studi di Salerno. Ciò premesso, il ricorso è fondato. L’ufficio scolastico ha proceduto ad effettuare il controllo di veridicità del titolo, effettivamente dichiarato dalla candidata per l’accesso alla procedura, inviando richiesta al competente Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno, il quale forniva riscontro negativo (“non è presente nel Registro dei diplomi di specializzazione polivalente conseguiti presso l’Ass.ne San Pantaleone di Nocera Inferiore). Sulla sola base di tale dichiarazione, il requisito di accesso è stato ritenuto insussistente ed è stato adottato l’atto impugnato. Va precisato che la ricorrente ha esibito il diploma originale, rilasciato dalla detta associazione; in presenza dell’atto stesso e in assenza di una dichiarazione di falsità dello stesso, oltre che in mancanza di altri elementi da cui sia ricavabile una contraffazione, appare priva di fondamento logico-fattuale la posizione dell’Amministrazione, che evince, dalla sola tenuta dei Registri dei diplomi- sulla cui attendibilità e modalità di tenuta non viene rassegnata alcuna informazione- l’assenza di un atto, sebbene presentato nella versione originale. La convenuta ha disconosciuto “formalmente la conformità all’originale del diploma di specializzazione polivalente prodotto solo in copia da controparte; tale diploma appare essere falso, sulla scorta del raffronto con l’elenco dei diplomi registrati dal Provveditorato agli Studi di Salerno per l’anno 1996/1997: infatti, il numero di progressivo di riferimento posto in calce (in basso a destra sotto la firma del Provveditore) che si rinviene nel certificato prodotto da controparte non trova corrispondenza con quanto si rinviene al corrispondente numero del registro che si produce”. Invero, il registro non è idoneo ad invalidare il titolo. In primo luogo, come si evince dagli atti, il registro è relativo ai diplomi consegnati e non conseguiti; in ogni caso, per assumere valore probatorio l’Amministrazione avrebbe dovuto esibire quello dai contenuti inderogabili previsti per legge, ovvero, quelli di cui alle c.c.m.m. 1 dicembre 1954, n.4000; 25 agosto 1960, n.213; c.m.21 agosto 1945, n.28, c.d. Registri di immatricolazione / “Matricole scolastiche” che devono contenere: i dati anagrafici, votazioni o giudizi; firma del preside a fianco di ciascun nominativo, a convalida del risultato finale (R.D. 30 aprile 1924, n.965), i Registri degli esami e/o i verbali degli esami di promozione e idoneità oppure i verbali delle prove di esame di cui alla Nota M.P.I. 16375 dd.25/10/1972. Non può neanche obiettarsi che sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare la validità dei titoli di accesso al concorso, giacché l’art. 2697 c.c., al secondo comma, stabilisce che, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Né, invero, risultano allegati atti del procedimento penale afferente alla falsità del titolo, per cui è causa; anzi, la informativa disposta da questo Tribunale presso la GDF di Vallo della Lucania ha consentito di far emergere che la ricorrente non rientra nei nominativi di coloro i quali sono stati investiti dalla indagine sulla falsità del diploma. Come osservato da parte ricorrente non è stata prodotta alcuna documentazione relativa ai verbali degli esami sostenuti dai candidati e nemmeno è stata formulata alcuna specifica impugnazione della documentazione prodotta dalla stessa docente. Pertanto, in difetto di una specifica impugnazione del documento prodotto dalla docente, non sono ravvisabili sufficienti elementi per privare di efficacia giuridica la documentazione prodotta dalla docente, che attesta il conseguimento del diploma di specializzazione polivalente, presso l’Associazione San Pantaleone, con relativa valutazione di trenta/ trentesimi in data 10.12.1997, firmato dal Direttore del Corso e dal Provveditore agli studi (cfr. doc. in atti). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo. La ricorrente non ha fornito prova di aver subito alcun danno economico, atteso che, contrariamente a quanto asserito in ricorso, la stessa, escussa all’ odierna udienza, ha dichiarato di aver proseguito il rapporto, come da contratto, sino al 30.6.2021, venendo regolarmente retribuita e, pertanto, non vi è stata alcuna risoluzione anticipata; inoltre, nei successivi anni scolastici e, sino alla attualità, ha sempre lavorato. Spese secondo soccombenza. PQM Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della esclusione della ricorrente dalle GPS della Provincia di Napoli e, per l’effetto, riconosce la validità del diploma di cui in epigrafe, con condanna del Ministero all’esatto riposizionamento della ricorrente nelle graduatorie finali di GPS, con ogni conseguente statuizione in ordine al punteggio; condanna il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.540, nonché di euro118,50 per contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all’avv. Luigi Ferrara. Torre Annunziata, 13 novembre 2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario