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Parere. Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. Rideterminazione del vincolo ex art. 338 del R.D. 1265

2025-02-27 17:38

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EDILIZIA E URBANISTICA, Vincolo cimiteriale - Deroga.,

Parere. Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. Rideterminazione del vincolo ex art. 338 del R.D. 1265/1934. Presenza di strada pubblica tra parcheggio

La rimozione del vincolo di inedificabilità è possibile solo in casi eccezionali, per motivi di interesse pubblico e secondo le condizioni dell'art. 338, quin

PARERE PRO VERITATE


IN FATTO: Il  quesito,  formulato  dalla Caio  Srl  allo  scrivente,  riguarda  la  legittima realizzazione  di  un  centro  commerciale  di  media  struttura  con  annesso  McDonald’s  nel perimetro di cento metri dal locale cimitero di Pxx, considerando che tale fascia di rispetto fu a suo tempo ridotta a cento metri con la delibera di Consiglio Comunale n. xx del 20xx ed è attualmente in vigore l'approvazione di una variante emanata il 28 novembre 2024. La zona interessata è situata a ridosso dell’area commerciale, separata da una rotonda crocevia  tra  viale  E.,  via  V.  Sud  e  via  R.a,  quest'ultima  antistante l’ingresso del cimitero.


L’area di intervento è regolamentata da due atti normativi:


·       Delibera n. xx del 17/04/20xx del Consiglio Comunale, con cui è stata approvata la riduzione della zona di rispetto.


·   Delibera di approvazione della variante al piano n. 66 del 28/11 RICOSTRUZIONE FATTUALE E NORMATIVA Documentazione esaminata

- Art. 338, comma 5, r.d. 1 luglio 1934, n. 1265;


-   Normativa     di   riferimento;     Puc     –     RU             del   Comune         di       Pxxx     al     SIT  xxx;


- 2007-04-17 deliberazione C.C. n. 37;


- PUA e NTA Comune di Pxxx All. C -NTA Artt. 12.1 e 12.3;


- Incom Srl - Relazione_Tecnica_r3;


- Incom Srl - Ipotesi di progetto_r3;


- Proposta variante RU_r3, doc 02;


- Verbale di Variante dlc_00066_28-11-2024;


- Opposizione 2024_05_24 prot.;


- Rapporto del Garante del 2024_04_05;


- VAS_Doc_Prel_Variante_RU_Pxxx.stamped.


Considerazioni fattuali.

Dato l’elevato numero di disposizioni e per facilitare la lettura e la comprensione del lettore, di seguito verranno riportate, in forma sintetica, le conclusioni dei tre documenti principali, allegando gli altri documenti in calce.


********


Il C.C. di Pxxx ha attivato il suo iter procedimentale recependo tali aspetti attraverso una variante al piano attuativo relativa al sub-comparto 1b del comparto misto F1a-F2 del suo territorio ed ha disciplinato le seguenti finalità principali:


1.                             Riconfigurazione del perimetro:

o           Adeguamento del perimetro del sub-comparto 1b per farlo coincidere con le


dividenti catastali attuali.


2.                             Ridimensionamento della previsione edificatoria:

o           Non è più prevista la realizzazione di una grande struttura di vendita.


o           Vengono consentite esclusivamente medie strutture di vendita.


3.                             Revisione dei parametri urbanistici:

o           Modifica dei dati di progetto come:


§           Superficie Territoriale (ST),

§           Superficie Fondiaria (SF),


§           Superficie Edificabile massima (SE max),


§           Dotazioni a standard (aree verdi e parcheggi).


4.                             Destinazioni d’uso invariate:

o           Le destinazioni consentite restano commerciale/direzionale.


5.                             Riduzione degli impatti ambientali:

o           La  variante  comporta  una  riduzione  dei  carichi  ambientali  rispetto  alle previsioni precedenti e viene valutata come migliorativa.


L'area interessata si trova nella UTOE Pxx Ovest, all'interno del territorio urbanizzato, con una superficie di 39.153 mq, confinante con Viale Europa e Viale Valdera Sud.


Segnatamente, questa variante è accompagnata da una verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica), confermando la conformità della proposta ai piani sovraordinati e alle normative vigenti. Non di meno ha appunto tenuto conto che la fascia di rispetto fu già ridotta con Delibera n. 37 del 17/04/2007 C.C. da 200 ml a 100 ml.


Inopinatamente l’opposizione fa leva su argomentazioni che non tengono affatto conto degli studi e di quanto il Comune, nel suo iter procedimentale ha già vagliato, escludendo i rischi e i contrasti paventati dall’opposizione.


L'opposizione presentata nel documento riguarda principalmente criticità e preoccupazioni sollevate nei confronti della variante al Piano Attuativo del sub- comparto 1b del Comune di Pontedera. I principali punti contestati sono:


1.                             Contrasto con la pianificazione urbanistica:


Si sostiene che la variante non sia coerente con gli strumenti urbanistici sovraordinati e che possa modificare in modo non conforme il tessuto urbanistico del comparto.


2.                             Problematiche ambientali e idrauliche:


Vengono sollevate perplessità sulla gestione delle acque meteoriche e nere e sulla reale compatibilità idraulica della nuova previsione edificatoria, soprattutto considerando il rischio idraulico esistente.


3.                             Impatto sul traffico e infrastrutture:


L'opposizione evidenzia un incremento del traffico veicolare derivante dalla realizzazione delle medie strutture di vendita, con conseguenti problemi di viabilità e inquinamento acustico.


4.                             Insufficienza delle opere di mitigazione:


Si lamenta che le opere di urbanizzazione e mitigazione proposte siano insufficienti per compensare l'impatto della nuova previsione edilizia, soprattutto in termini di:


Dotazioni di parcheggi;


Aree verdi pubbliche;


Protezione del paesaggio e della qualità urbana.


5.                             Impatto socio-economico:


Viene sollevata la questione della sostenibilità economica delle nuove strutture commerciali, paventando un possibile effetto negativo sulle piccole attività esistenti sul territorio.


6.                             Difformità procedurali:


L'opposizione sottolinea potenziali irregolarità o lacune nella procedura adottata per l'approvazione della variante, inclusa la verifica di assoggettabilità alla VAS.


In sintesi, l'opposizione esprime preoccupazioni ambientali, urbanistiche e socio- economiche, evidenziando possibili impatti negativi sul territorio e chiedendo una revisione approfondita della proposta.


Segnatamente, se si procede a confrontare i principali punti sollevati dall'opposizione con i dati presenti nei documenti della Variante al Piano Attuativo è agevole verificare l’infondatezza delle istanze di opposizione. Ma procediamo per ordine:


1.   Contrasto con la pianificazione urbanistica

· Opposizione: La variante sarebbe in contrasto con la pianificazione urbanistica vigente.


· Smentita:

La variante è coerente con il Regolamento Urbanistico (RU) e con il Piano Strutturale vigente. Questo viene ribadito nella Relazione Tecnica che sottolinea come:


La variante riconfigura solo il sub-comparto 1b per allinearlo con le dividenti catastali.


Le destinazioni d’uso ammesse restano commerciale/direzionale, in linea con gli strumenti urbanistici esistenti.


La compatibilità urbanistica è confermata anche dal Documento Preliminare VAS, che dichiara migliorativa la variante in termini di carico ambientale e coerenza con il quadro sovraordinato


2.   Problematiche ambientali e idrauliche

· Opposizione: La gestione delle acque non sarebbe adeguata, considerando il rischio idraulico.


· Smentita:

La Relazione Tecnica conferma che l’area è classificata a bassa pericolosità idraulica (P1) secondo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).


Il progetto prevede:


Realizzazione di vasche di laminazione per il controllo delle acque meteoriche.


Smaltimento delle acque nere collegato alla rete pubblica esistente, che convoglia verso l'impianto “Valdera Acque”.


Nessuna nuova criticità idraulica viene introdotta.


3.   Impatto sul traffico e infrastrutture

· Opposizione: Incremento del traffico e criticità sulla viabilità.


· Smentita:

La variante prevede opere di urbanizzazione primaria per migliorare la viabilità, tra cui:


 Realizzazione di una viabilità interna ed esterna al comparto.


Creazione  di  parcheggi  pubblici  (circa  3.800  mq)  adiacenti  ai cimiteri comunali.


Installazione  di  colonnine  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  per ridurre l'impatto ambientale del traffico.


Le dimensioni delle infrastrutture viarie (larghezza e accessibilità) rispettano le normative vigenti e prevedono collegamenti funzionali alla viabilità esistente.


4.   Insufficienza delle opere di mitigazione

· Opposizione: Le opere proposte non compensano l’impatto.


· Smentita:

Il progetto prevede:


Aree verdi pubbliche lungo i viali principali e aiuole con manto erboso.


Completamento della pista ciclabile lungo Via Roma.


 Installazione       di     barriere       anti-rumore       e                           miglioramento dell’illuminazione pubblica.


La percentuale di impermeabilizzazione del suolo rispetta i limiti previsti dalle normative regionali.


Le  opere  compensative  includono  parcheggi  pubblici  e  miglioramenti infrastrutturali adiacenti al comparto.


5.   Impatto socio-economico

· Opposizione: Possibili effetti negativi sulle attività locali.


· Smentita: La variante prevede esclusivamente la realizzazione di medie strutture di vendita, escludendo le grandi strutture. Questo limita l’impatto sui piccoli commercianti.

La riqualificazione dell’area, con miglioramento delle infrastrutture e servizi, può contribuire a valorizzare l’attrattività economica locale e incentivare nuovi investimenti.


6.   Difformità procedurali

· Opposizione: Lacune nella verifica di assoggettabilità alla VAS.


· Smentita:

Il Documento Preliminare VAS conferma che la variante:


Non introduce nuovi carichi ambientali significativi rispetto alla pianificazione vigente.


È valutata come migliorativa per quanto riguarda l’impatto ambientale.


La procedura ha rispettato la normativa regionale (L.R. 10/2010 e L.R. 65/2014) e la direttiva VAS comunitaria.


Conclusione

Le principali preoccupazioni sollevate dall’opposizione vengono smentite nei documenti della variante.


La variante:


· Rispetta la pianificazione urbanistica vigente.


· Garantisce la compatibilità idraulica e ambientale.


· Introduce opere infrastrutturali e di mitigazione adeguate.


· È conforme alle normative procedurali e di sostenibilità ambientale.


Non di meno anche il Garante, individuato con decreto sindacale n. 16 del 26 aprile 2023 nel sottoscritto, dott. Alessandro TURINI del 1° Servizio "Segreteria Generale, Segreteria del Sindaco" del 4° Settore "Servizi di Staff", ha rilevato la fattibilità!


Ha precisato che il Comune di Pontedera è dotato di vari strumenti urbanistici tra cui il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), il Piano Strutturale (PS) e il Regolamento Urbanistico (RU). Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 31 luglio 2007, è stato approvato il Piano Attuativo del comparto n. 1 dell'UTOE Pontedera Ovest, che prevede opere finalizzate alla edificazione di una Superficie Utile Lorda di


26.000 metri quadri, con destinazione prevalentemente commerciale e residenziale, insieme ai relativi standard urbanistici.


In seguito alla sottoscrizione della relativa convenzione, è stato rilasciato alle società Giusti per l'Edilizia SpA il permesso di costruire n. 21 del 12 marzo 2008, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intero comparto, i cui lavori sono


iniziati il 26 marzo 2008. Da quel momento, si sono susseguite varie deliberazioni per modificare e adeguare il piano attuativo:


1.                             16 novembre 2010: Il Consiglio Comunale ha approvato modifiche alle opere di urbanizzazione durante la fase di esecuzione e una diversa disposizione planivolumetrica dei manufatti destinati ad attività commerciali nel sub-comparto.


2.                             12 maggio 2011: La Giunta Comunale ha approvato modifiche alla realizzazione delle opere di illuminazione pubblica e ai lavori inerenti il tombamento del fosso esistente sul limite nord del verde pubblico.


3.                             18 dicembre 2012: Il Consiglio Comunale ha approvato ulteriori modifiche al Piano Attuativo posto ad ovest della via Sarzanese-Vxx, con una variante al Regolamento Urbanistico per spostare la capacità edificatoria, determinando una diminuzione degli edifici residenziali a favore di una maggiore capacità commerciale, consentendo la realizzazione di una struttura di vendita di 4.500 metri quadri.


4.                             27 luglio 2022: Con una nuova deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo assetto urbanistico del sub-comparto 1c (oggi sub-comparto 1b) a seguito della procedura fallimentare che ha interessato il sub-comparto negli ultimi anni. Questa deliberazione è stata presentata il 17 giugno 2022 dalla società Caio SRL, includendo una rivisitazione del comparto alla luce della diversa classificazione amministrativa di Viale Europa, da strada comunale a strada statale in gestione ad ANAS.


Il 14 marzo 2023 è stata presentata un'istanza di variante al Piano Attuativo n. 1 di tipo misto Fla-F2 UTOE Pontedera Ovest - sub-comparto 1b, per la realizzazione di medie strutture di vendita. Questa variante prevede un'ulteriore modifica semplificata al Regolamento Urbanistico, con una lieve riconfigurazione del sub-comparto 1b per far coincidere il perimetro dell'area oggetto di piano attuativo con le risultanze catastali e, in conseguenza della riperimetrazione del sub-comparto 1b, anche la revisione della tabella dei dati di progetto, oltre al diverso tracciato della pista ciclabile di collegamento tra Santa Lucia e il Capoluogo.


L'intervento in oggetto non interessa aree paesaggisticamente vincolate e non configura la fattispecie di centro commerciale, poiché il piano attuativo prevede la realizzazione di una media struttura di vendita e di una struttura destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, non si rende necessaria la conferenza di copianificazione e la variante al Regolamento Urbanistico non comporta modifiche al Piano Strutturale, risultando coerente con la proposta di Piano Strutturale


Intercomunale della Valdera. Inoltre, non vengono inserite nuove  previsioni insediative, trattandosi di un riassetto urbanistico di aree che non determina nessun aggravio del carico urbanistico e non comporta una diminuzione della dotazione complessiva di standard urbanistici previsti per l'UTOE Pontedera Ovest.


Le modifiche proposte non producono nuovi effetti sull'ambiente rispetto alle precedenti previsioni urbanistiche. La variante non comporta impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro urbanizzato e ricade al di fuori delle "Aree a pericolosità da alluvione elevata".


La variante semplificata al Regolamento Urbanistico è stata sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). È stata esaminata dal "Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera per l'esercizio della funzione di autorità competente in materia di VAS", che, nella seduta del 15 gennaio 2024, ha deciso di escludere la variante semplificata dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), condizionandola al rispetto dei contributi pervenuti.


*****


In tale contesto si innesta la Caio Srl, proprietaria del lotto che insiste tra Viale xxx, la Rotonda, via xxx ed il parcheggio del cimitero separato dallo stesso da altra via comunale la via xxx, la quale data la previgente normativa di riduzione della fascia di vincolo, prospetta, per il sub-comparto 1b del comparto di tipo misto F1a-F2 , in NTA ex artt. 12.1 e 12.3, del Comune di Pontedera, la realizzazione di servizi a prevalente carattere generale coerenti con l’iniziativa pubblica e/o privata e con intervento diretto secondo le norme comunali duso ammesse del tipo commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, turistico-ricettive senza escludere F1a, ovvero, la collocazione di spazi a verde pubblico attrezzato, piazzetta con giardini pubblici attrezzature pubbliche e i servizi pubblici tra cui colonnine di ricarica così come riportato di seguito:


1.                             Realizzare medie strutture di vendita e spazi per ristorazione:

Le nuove costruzioni saranno affiancate da parcheggi pertinenziali, percorsi pedonali e carrabili e viabilità interna.


2.                             Completare le opere di urbanizzazione primaria, tra cui:

Viabilità interna ed esterna al comparto;


Realizzazione di parcheggi pubblici (interni ed esterni al comparto) per un totale di 3.800 mq, inclusa la zona adiacente ai cimiteri comunali;


Aree verdi pubbliche con piantumazione di arbusti e tappeti erbosi;


Completamento delle infrastrutture: fognature per acque meteoriche e nere, illuminazione pubblica, rete idrica, energia elettrica e telecomunicazioni;


Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (1 ogni 10 posti auto) e predisposizione per future installazioni.


3.                             Specifiche tecniche degli edifici:

Gli edifici commerciali saranno realizzati su un terreno rialzato per minimizzare il rischio idraulico (zona P1 - bassa pericolosità idraulica).


Accessibilità garantita secondo le normative (marciapiedi, rampe e parcheggi per disabili).


4.                             Conformità alle normative vigenti:

Gli interventi rispettano le disposizioni urbanistiche, idrauliche e ambientali, con particolare attenzione alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.


5.                             Pagamenti e oneri:

Saranno corrisposti oneri di urbanizzazione secondaria in fase di rilascio dei permessi di costruire.


In sintesi, la Caio S.r.l. propone la riconfigurazione dell’area con l'obiettivo di creare uno spazio commerciale organizzato e accessibile, completando le infrastrutture necessarie e migliorando le dotazioni pubbliche.


IN DIRITTO.

- Ricostruzione teorico normativa applicabile.


Dalla ricostruzione normativa richiamata in premessa già è facile dedurre che siamo in presenza di un intervento a carattere pubblico avendo l’Ente utilizzato la deroga di cui all’art. 338, del R.D. 1265/1934, come più volte modificato.


L’accento è posto su alcune recenti sentenze: “Consiglio di Stato, VI Sez. 26 settembre 2024, Consiglio di Stato, sentenza 4 luglio 2014, n. 3410”. Queste sentenze, affrontando il caso di sanatoria postuma di un illecito edilizio definiscono i limiti della sanatoria ma anche i parametri di applicazione delle deroghe che possono essere concesse solo per ragioni di interesse pubblico e motivate adeguatamente.


Non è controverso il carattere abusivo degli interventi edilizi e la loro realizzazione nella zona di rispetto cimiteriale in epoca successiva al vincolo legale;


I. La prima questione concerne la natura del vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 338 cit. e posto alla base dei provvedimenti emanati.


Copiosa giurisprudenza (da ultimo riassunta in Cons. Stato sez. VI, n. 1164 del 2018; sez. IV, n. 5873 del 2017) ha affermato che:


a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;


b)   il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;


c)     il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.


Pure  numerose  sono  le  pronunce  intervenute  a  individuare  portata  e  limiti  delle modifiche apportate all’art. 338 cit. dalla novella del 2002, rispetto a richieste di privati (Cons. Stato sez. IV n. 4656 del 2017; sez. VI, n. 3667 del 2015; nn. 3410 e 1317 del 2014). Si è condivisibilmente affermato che:


a)   la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la  conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel  solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere  ammissibili;


b)   il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti).


II.   La seconda questione all’attenzione del caso attiene al rilievo dell’affidamento ingenerato nei privati:


a) per via delle scelte di segno diverso del Comune con l’apertura alla valutazione di una variante al RU in considerazione della novella dell’art. 338 cit. che avvenne nel 2007 con delibera di C.C. n. 37,


Il problema della rilevanza dell’affidamento presuppone una posizione favorevole all’intervento riconosciuta in capo al proprietario dell’area il quale visto il perimetro di limite pari a cento metri ben può utilizzare il suo suolo perché esterno al limite.


Nel caso, quando l’edificazione o una richiesta sia avvenuta nella totale assenza di un provvedimento legittimante o in regime di vincolo previgente e l’amministrazione si sia tardivamente attivata ed abbia tardivamente provveduto all’adozione di un provvedimento di rigetto e/o di demolizione, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è/o sin dall’origine illegittimo.


In vero, il Comune potrà rilasciare i permessi necessari, giacchè, il vincolo è stato rideterminato nell’ordine previgente utilizzando la novella di cui all’art. 338 del R.D. 1265/1934, essendo presente una strada pubblica tra il parcheggio ed il cimitero e il suolo della Caio Srl insiste al di fuori del vincolo cimiteriale dei 100 metri.


Infatti, l’art. 338, co. 4, 5, come modificato nel 2002, prevede deroghe ad iniziativa del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a determinate condizioni, della zona di rispetto per scelta dell’amministrazione:


a) per la costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di cimiteri esistenti (co. 4);


b)   per la costruzione di opere pubbliche o per un intervento urbanistico, ai fini di ampliamento di edifici preesistenti (ragionevolmente fuori dalla fascia o dentro la fascia ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo) o per la costruzione di nuovi edifici (co. 5).


Inoltre, dice consentiti, all’interno della zona di rispetto, interventi per edifici esistenti, dentro la fascia (ragionevolmente non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo) per ampliamento, cambio di destinazione d’uso ecc. (co. 7).


La modifica della legge 983/1957, all’art. 338, aveva allargato la possibilità di deroga, nuovamente restrittiva fu la riforma ad opera dell’art. 57 del D.p.R. 285/1990, poi traslata nella legge 166/2002 di revisione generale del citato art. 338.


Da ciò il Comune ha sfruttato, nella versione rivista dalla L. 166/2002, la previsione di regime di deroga: commi 4, 5 e 7. In particolare, al comma 4, che riguarda esclusivamente  la  costruzione  di  cimiteri,  è  previsto  che “Il  consiglio  comunale  può


approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l' impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.


Il comma 5, - prevede che: “Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”.


Nel caso di specie sussistono le condizioni dell'art. 338, quinto comma, t.u. leggi sanitarie al fine di legittimare gli interventi di cui agli Artt. 12.1 e 12.3, delle NTA del Comune di Pontedera e i suoi strumenti urbanistici.


 Nelle già indicate considerazioni è il parere.


Avv. Luigi Ferrara



+39 3281344812